La Cassazione apre agli accordi prematrimoniali

accordi prematrimoniali

La recente ordinanza della Cassazione apre agli accordi prematrimoniali ma con l’obiettivo di tutelare i singoli e non il nucleo familiare. Il matrimonio appare sempre più come un calcolo di utilità e non la culla della famiglia e dell’amore.

Il matrimonio civile, al pari di quello religioso, per molti lustri, è stato considerato indissolubile ovvero non era possibile scioglierlo una volta contratto validamente.

L’art. 160 del Codice civile recita, ancora oggi, infatti che “gli sposi non possono  derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio”; la dottrina è stata sempre concorde nel ritenere che i diritti e doveri susseguenti al matrimonio fossero inderogabili e di natura patrimoniale e non personale. Ne consegue che gli sposi non possono accordarsi prima delle nozze sull’assistenza economica reciproca e sull’obbligo di contribuzione secondo le proprie capacità decidendo che uno dei due, ad esempio, non contribuisca alle spese della famiglia; né potranno accordarsi che non verrà pagato nessun assegno di mantenimento in caso di separazione.

Tali accordi sono stati sempre ritenuti nulli per l’illecità della causa.

Nel tempo, però. tali principi si sono molto affievoliti come quando  con la Cass. 12781/2014 si disse che l’assegno di mantenimento poteva avere una scadenza già prevista dalle parti. Precedentemente con la Cass. 19304/2013 vennero ritenuti legittimi accordi che prevedevano la restituzione di somme di denaro avute in prestito. La Cass. 18287/2018  sancì poi che l’assegno divorzile non ha solo una funzione assistenziale ma anche compensativa e perequativa; si giunse infine alla Ordinanza Cass. 20415/2025 del 21 luglio scorso con la quale i giudici hanno considerato legittimo l’accordo tra coniugi che prevede la restituzione da parte del marito, in caso di separazione, dei soldi versati dalla moglie per la ristrutturazione di un immobile di proprietà del marito stesso. Leggendo l’ ordinanza ci si accorge che il ragionamento utilizzato è analogo a quello fatto  nel 2013 ovvero che l’accordo è permesso perché espressione della autonomia negoziale tra i coniugi ( art. 1322 cc.).

La separazione non viene intesa come causa di restituzione dei soldi – l’accordo sarebbe in tal caso nullo – ma come condizione sospensiva: ti restituisco i soldi in caso di nostra separazione. L’ordinanza stabilisce che i coniugi possono stipulare accordi su alcuni aspetti patrimoniali nel caso in cui si dovessero separare e recepisce la mentalità comune secondo la quale il matrimonio è divenuto dissolubile ovvero deve corrispondere ad una situazione di felicità e benessere personale aliena da obblighi e doveri.

Il cambiamento è palese: si è passati dalla tutela del matrimonio in quanto tale con i suoi diritti e doveri alla tutela degli interessi del singolo coniuge da controbilanciare con gli interessi dell’altro.

Il Legislatore del codice civile aveva in mente un tipo di vincolo inteso come istituto le cui esigenze dovevano prevalere sulle esigenze dei singoli poiché al momento delle nozze si rinunciava a certe rivendicazioni per il bene del coniuge più debole, dei figli e della intera società.

Gli accordi prematrimoniali invece vanno proprio nella direzione di tutela dei singoli e non della famiglia nella sua interezza. Ciò che una volta era un dono gratuito di se stessi diventa un calcolo di utilità e ciò che la Cassazione sta piano piano permettendo è il segno evidente che la vita matrimoniale si stia trasformando in un patto societario finalizzato al benessere dei singoli che si può sciogliere preventivando ricavi e perdite reciproche.

Maria Elena Ruggiano

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